Regio decreto 918/1942
Art. 71 — Ogni Comitato o sotto-Comitato della C.R.I., che abbia predisposto i mezzi finanziari e tecnici all'uopo nece…
Art. 71. Ogni Comitato o sotto-Comitato della C.R.I., che abbia predisposto i mezzi finanziari e tecnici all'uopo necessari, puo' chiedere al Presidente generale dell'associazione di essere autorizzato ad istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie. Il presidente generale concede l'autorizzazione sentita l'Ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serieta' e regolarita' degli studi. L'Ispettrice del Comitato o sotto-Comitato interessato per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta alla Ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilita' di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.