Regio decreto 918/1942
Art. 68 — Fermo restando il concetto della gratuita' delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio f…
Art. 68. Fermo restando il concetto della gratuita' delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del Comune ove hanno la propria residenza, ovvero obbligate, anche nel Comune di residenza, ad alloggiare presso unita' sanitarie o formazioni speciali, hanno alloggio, vitto, riscaldamento, illuminazione a carico dell'amministrazione dell'unita' o formazione. Viaggiano in tempo di guerra col foglio di via, in tempo di pace coi biglietti a riduzione forniti dalla C.R.I., e hanno diritto al rimborso del costo dei biglietti e dell'indennita' di bagaglio. Queste facilitazioni valgono per recarsi dal luogo di residenza al luogo ove l'infermiera deve prestare servizio o viceversa. Mediante accordi annuali da stabilire con apposite convenzione tra il Ministero delle finanze e la Presidenza generale della C.R.I., sara' determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato nazionale del Corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.
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