Regio decreto 918/1942
Art. 58 — Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria (modello allegato n
Art. 58. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria (modello allegato n. 9) indica con precisione tutte le attivita' precedenti e susseguenti alla nomina ad infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica, i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacita' e delle possibilita' di utilizzazione dell'infermiera. Nello stato di servizio viene annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile. Lo stato di servizio e' redatto dall'Ispettrice del Comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento; un esemplare ne e' trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione. L'Ispettrice comunica poi per il tramite dell'Ispettorato del centro direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.
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