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Regio decreto 918/1942

Art. 56 — Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'Ufficio direttivo centrale procede alla inscrizione di ess…

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/56parte di Regio decreto 918/1942
Art. 56. Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'Ufficio direttivo centrale procede alla inscrizione di essa nei propri ruoli, e ne da' notizia all'Ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'inscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell'art. 18, lett. c). Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'Ufficio direttivo centrale.

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