Regio decreto 918/1942
Art. 56 — Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'Ufficio direttivo centrale procede alla inscrizione di ess…
Art. 56. Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'Ufficio direttivo centrale procede alla inscrizione di essa nei propri ruoli, e ne da' notizia all'Ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'inscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell'art. 18, lett. c). Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'Ufficio direttivo centrale.
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