Regio decreto 918/1942
Art. 50 — Il rimprovero puo' essere inflitto da ogni superiore gerarchico
Art. 50. Il rimprovero puo' essere inflitto da ogni superiore gerarchico. La censura e' inflitta dalla Ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, su proposta della superiore immediata. Contro tali provvedimenti l'infermiera interessata puo' ricorrere all'Ispettrice nazionale, la cui decisione e' definitiva. La sospensione puo' essere inflitta solo dall'Ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla Ispettrice competente. La radiazione dai ruoli puo' essere solo disposta dalla Ispettrice nazionale di concerto col Presidente generale dell'associazione, su proposta motivata della Ispettrice competente, e dietro parere conforme di una Commissione di disciplina la quale abbia giudicato che l'infermiera inquisita non e' meritevole di restare nei ruoli del personale della C.R.I.
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