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Regio decreto 918/1942

Art. 47 — Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermiera solo a servizio della C.R.I

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/47parte di Regio decreto 918/1942
Art. 47. Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermiera solo a servizio della C.R.I. L'infrazione a questa disposizione e' aggravata dal fatto che l'infermiera: a) abbia prestato l'opera propria in uniforme della C.R.I.; b) abbia accettato una retribuzione per l'opera prestata.

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