Regio decreto 918/1942
Art. 45 — L'autorizzazione a non prestare servizio e' concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla I…
Art. 45. L'autorizzazione a non prestare servizio e' concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla Ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento. L'Ispettrice, informata dalla Capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento. L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non e' concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione. Quando si tratti d'impedimento per malattia, l'infermiera puo' chiedere che l'accertamento della malattia sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.
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