Regio decreto 918/1942
Art. 39 — Possono essere ammesse ai corsi di studio per la preparazione ad infermiere volontarie le socie della C.R.I c…
Art. 39. Possono essere ammesse ai corsi di studio per la preparazione ad infermiere volontarie le socie della C.R.I che, dichiarando di aver preso conoscenza del presento Regolamento, ne facciano domanda al Comitato o sotto-Comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e presso il quale i corsi siano istituiti. Alla domanda, redatta in conformita' dell'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere uniti i seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto anni 19 e non oltrepassato i 45; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di appartenenza alla razza ariana; d) certificato di appartenenza al P.N.F.; e) i certificati di studio e gli altri documenti di cui alla lettera e) dell'art. 28; f) consenso dell'Amministrazione da cui l'aspirante dipende quando faccia parte del personale dello Stato o di altri Enti pubblici; g) certificato medico da cui risulti che l'aspirante e' di sana costituzione fisica ed esente da difetti organici; h) ricevuta di versamento alla cassa del Comitato o sotto-Comitato della tassa scolastica per un anno, di cui all'art. 76; i) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal Comitato; l) certificato di socia della C.R.I.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.