Regio decreto 918/1942
Art. 31 — L'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione insindacabile dell'Ispettrice nazionale
Art. 31. L'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione insindacabile dell'Ispettrice nazionale. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'Ispettrice nazionale di concerto col Presidente generale della associazione. Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale su modello conforme all'allegato n. 4 del presente Regolamento e reca le firme dell'Ispettrice nazionale e del Presidente generale. Il diploma e' accompagnato dalla tessera e dal distintivo di cui agli articoli 61 e 62 e importa il versamento della tassa di cui all'art. 76.
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