Regio decreto 918/1942
Art. 3 — Ai sensi degli articoli 1 e 2 del R
Art. 3. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI n. 2034 portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I., modificato il primo con l'art. 2 del R. decreto 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, le infermiere della C.R.I. sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agi infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione esplica la propria attivita', e particolarmente: a) nelle unita' sanitarie territoriali e mobili della C.R.I. o delle Forze armate dello Stato; b) nella difesa sanitaria contraerei ed antigas delle popolazioni civili; c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamita'; d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della C.R.I. a carattere temporaneo ed eccezionale; e) in occasione, infine, di tutte le azioni, che nel campo igienico-sanitario ed assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, siano intraprese dalla C.R.I. o da altri enti assistenziali ai quali la C.R.I. presti il proprio concorso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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