Regio decreto 918/1942
Art. 24 — Le Capo-sala coadiuvano la Capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei s…
Art. 24. Le Capo-sala coadiuvano la Capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unita' sanitaria. La Capo-sala di ciascun reparto riceve gli ordini dal Capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione; tiene il registro di consegna; risponde della custodia dei medicamenti e della loro somministrazione; dedica speciale sorveglianza agli ammalati piu' gravi.
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