Regio decreto 918/1942
Art. 18 — Le Ispettrici di comitato o sotto-comitato hanno il compito di: a) organizzare e sorvegliare il servizio dell…
Art. 18. Le Ispettrici di comitato o sotto-comitato hanno il compito di: a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere volontarie da loro dipendenti; b) collaborare col Direttore della scuola, di cui all'art. 73, ad assicurare il buon funzionamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento delle allieve infermiere; a tal uopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi che siano costituiti presso i Comitati o sotto-Comitati; c) tenere al corrente un Registro delle allieve infermiere ed un Registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo attivo e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio e le note caratteristiche; come pure segnalare le benemerenze o le deficienze di particolare rilievo delle proprie dipendenti all'Ispettrice nazionale per il tramite dell'Ispettrice di centro di mobilitazione; d) compilare a fine di ogni anno scolastico (ottobre), tanto sull'andamento delle scuole, quanto sull'attivita' delle allieve infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite della Ispettrice del centro di mobilitazione, all'Ufficio direttivo centrale; e) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle norme regolamentari e delle istruzioni da parte delle allieve infermiere e delle infermiere volontarie; informare caso per caso l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione, delle mancanze disciplinari piu' gravi; f) indipendentemente dalla loro partecipazione ai Comitati o sotto-Comitati e alle commissioni speciali per quanto riguarda i corsi di studio, le Ispettrici intervengono (con voto deliberativo) alle adunanze dei consigli di Comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti relativi al servizio delle infermiere volontarie.
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