Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 918/1942Art. 1
Regio decreto 918/1942

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/1parte di Regio decreto 918/1942
Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana Art. 1. Il Corpo delle infermiere volontarie della C. R. I. istituito nel 1908, composto di socie dell'Associazione, fa parte del personale dell'Associazione stessa a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034 portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I. Le appartenenti al Corpo sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'art. 1 del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 relativo al personale mobilitabile della C.R.I.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.