Regio decreto 918/1942
Art. 1
Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana Art. 1. Il Corpo delle infermiere volontarie della C. R. I. istituito nel 1908, composto di socie dell'Associazione, fa parte del personale dell'Associazione stessa a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034 portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I. Le appartenenti al Corpo sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'art. 1 del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 relativo al personale mobilitabile della C.R.I.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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