Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 88
Regio decreto 267/1942

Art. 88 — Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/88parte di Regio decreto 267/1942
Art. 88. (Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore). Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia annotato nei pubblici registri.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 87 Art. 89 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.