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Regio decreto 267/1942

Art. 8 — Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/8parte di Regio decreto 267/1942
Art. 8. (Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile). Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

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