Regio decreto 267/1942
Art. 74 — Contratto di somministrazione
Art. 74. (Contratto di somministrazione). Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72. Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute.
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