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Regio decreto 267/1942

Art. 57 — Crediti infruttiferi

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/57parte di Regio decreto 267/1942
Art. 57. (Crediti infruttiferi). I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

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