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Regio decreto 267/1942

Art. 51 — Divieto di azioni esecutive individuali

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/51parte di Regio decreto 267/1942
Art. 51. (Divieto di azioni esecutive individuali). Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

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