Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 49
Regio decreto 267/1942

Art. 49 — Obbligo di residenza del fallito

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/49parte di Regio decreto 267/1942
Art. 49. (Obbligo di residenza del fallito). Il fallito non puo' allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta e' chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario. Il giudice puo' far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.