Regio decreto 267/1942
Art. 47 — Alimenti al fallito e alla famiglia
Art. 47. (Alimenti al fallito e alla famiglia). Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'.
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