Regio decreto 267/1942
Art. 45 — Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
Art. 45. (Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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