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Regio decreto 267/1942

Art. 42 — Beni del fallito

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/42parte di Regio decreto 267/1942
Art. 42. (Beni del fallito). La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

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