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Regio decreto 267/1942

Art. 34 — Deposito delle somme riscosse

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/34parte di Regio decreto 267/1942
Art. 34. (Deposito delle somme riscosse). Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalita' da lui stabilite. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non puo' essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.

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