Regio decreto 267/1942
Art. 261 — Liquidazione coatta amministrativa
Art. 261. (Liquidazione coatta amministrativa). Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa e' in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.
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