Regio decreto 267/1942
Art. 256 — Riabilitazione civile
Art. 256. (Riabilitazione civile). Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha gia' ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, puo' chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.
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