Regio decreto 267/1942
Art. 253 — Ripartizione dell'attivo
Art. 253. (Ripartizione dell'attivo). Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato gia' reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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