Regio decreto 267/1942
Art. 251 — Domande tardive e istanze di revocazione
Art. 251. (Domande tardive e istanze di revocazione). Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono gia' state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102.
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