Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 240
Regio decreto 267/1942

Art. 240 — Costituzione di parte civile

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/240parte di Regio decreto 267/1942
Art. 240. (Costituzione di parte civile). Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 239 Art. 241 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.