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Regio decreto 267/1942

Art. 238 — Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/238parte di Regio decreto 267/1942
Art. 238. (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

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