Regio decreto 267/1942
Art. 236 — Concordato preventivo e amministrazione controllata
Art. 236. (Concordato preventivo e amministrazione controllata). E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano: 1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa'; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.