Regio decreto 267/1942
Art. 23 — Poteri del tribunale fallimentare
Art. 23. (Poteri del tribunale fallimentare). Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. Il tribunale puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.
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