Regio decreto 267/1942
Art. 222 — Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
Art. 222. (Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice). Nel fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
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