Regio decreto 267/1942
Art. 215 — Risoluzione e annullamento del concordato
Art. 215. (Risoluzione e annullamento del concordato). Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'art. 138. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
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