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Regio decreto 267/1942

Art. 193 — Fine dell'amministrazione controllata

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/193parte di Regio decreto 267/1942
Art. 193. (Fine dell'amministrazione controllata). Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni puo' chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non e' in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

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