Regio decreto 267/1942
Art. 182 — Provvedimenti in caso di cessione di beni
Art. 182. (Provvedimenti in caso di cessione di beni). Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione.
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