Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 182
Regio decreto 267/1942

Art. 182 — Provvedimenti in caso di cessione di beni

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/182parte di Regio decreto 267/1942
Art. 182. (Provvedimenti in caso di cessione di beni). Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 181 Art. 183 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.