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Regio decreto 267/1942

Art. 18 — Opposizione alla dichiarazione di fallimento

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/18parte di Regio decreto 267/1942
Art. 18. (Opposizione alla dichiarazione di fallimento). Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza. L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento. L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

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