Regio decreto 267/1942
Art. 177 — Maggioranza per l'approvazione del concordato
Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalita' dei crediti ammessi al voto. I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto a meno che rinuncino al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale purche' non sia inferiore alla terza parte dell'intero credito tra capitale e accessori. Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o e' posteriormente annullato o risoluto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito. Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
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