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Regio decreto 267/1942

Art. 173 — Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/173parte di Regio decreto 267/1942
Art. 173. (Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento. Il fallimento e' dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilita' del concordato.

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