Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 167
Regio decreto 267/1942

Art. 167 — Amministrazione dei beni durante la procedura

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/167parte di Regio decreto 267/1942
Art. 167. (Amministrazione dei beni durante la procedura). Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 166 Art. 168 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.