Regio decreto 267/1942
Art. 159 — Concordato
Art. 159. (Concordato). La proposta del concordato e' approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non e' ammesso gravame.
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