Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 144
Regio decreto 267/1942

Art. 144 — Procedimento di riabilitazione

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/144parte di Regio decreto 267/1942
Art. 144. (Procedimento di riabilitazione). L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare altre forme di pubblicita'. Chiunque intende opporsi alla riabilitazione puo' depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni. Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione. Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 143 Art. 145 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.