Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 140
Regio decreto 267/1942

Art. 140 — Effetti della riapertura

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/140parte di Regio decreto 267/1942
Art. 140. (Effetti della riapertura). Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 139 Art. 141 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.