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Regio decreto 267/1942

Art. 14 — Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/14parte di Regio decreto 267/1942
Art. 14. (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento). L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

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