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Regio decreto 267/1942

Art. 126 — Concordato nel caso di numerosi creditori

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/126parte di Regio decreto 267/1942
Art. 126. (Concordato nel caso di numerosi creditori). Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, puo' autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziche' comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.

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