Regio decreto 267/1942
Art. 120 — Effetti della chiusura
Art. 120. (Effetti della chiusura). Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
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