Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 109
Regio decreto 267/1942

Art. 109 — Procedimento di distribuzione della somma ricavata

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/109parte di Regio decreto 267/1942
Art. 109. (Procedimento di distribuzione della somma ricavata). Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 108 Art. 110 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.