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Regio decreto 267/1942

Art. 10 — Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/10parte di Regio decreto 267/1942
Art. 10. (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

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