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Regio decreto 1354/1941

Art. 98 — Art. 99 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/98parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 98. (Art. 99 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). I diritti di bollo sulle domande, e sui documenti, depositati in Libia, nell'Africa Orientale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, debbono essere corrisposti mediante applicazione di marche da bollo, nella misura dovuta per gli stessi atti nel Regno.

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