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Regio decreto 1354/1941

Art. 92 — Art. 94 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/92parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 92. (Art. 94 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonche' duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'Ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella A, annessa al R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, e per certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.

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