Regio decreto 1354/1941
Art. 87 — Art. 89 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 87. (Art. 89 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La Commissione decide dopo che il ricorrente si e' allontanato. Il relatore, od un altro membro della Commissione, e' incaricato di stendere la sentenza. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura della Segreteria della Commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino dei brevetti, nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio. Il ricorrente puo' sempre ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti di segreteria.
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